IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  che  il  consiglio  comunale di Ercolano (Napoli), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta  forme  di
condizionamento  da  parte  della  criminalita' organizzata, rilevate
dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;
  Constatato che  tali  forme  di  condizionamento  compromettono  la
libera  determinazione  dell'organo  elettivo  ed  il  buon andamento
dell'amministrazione  comunale  di  Ercolano,  nonche'  il   regolare
funzionamento  dei  servizi  alla  medesima affidati, determinando la
deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalita';
  Constatato,   altresi',   che   la   permeabilita'   dell'ente   ai
condizionamenti  esterni  della criminalita' organizzata arreca grave
pregiudizio per lo stato della  sicurezza  pubblica  e  determina  lo
svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di
credibilita' degli organi gestionali;
  Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave  inquinamento
e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento  degli  organi  ordinari  del  comune  di
Ercolano,  per  il  ripristino dei principi democratici e di liberta'
collettiva;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  31  maggio  1991,   n.   164,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Ercolano (Napoli) e' sciolto per la durata
di diciotto mesi.